Codice Appalti 2023: le principali novità

6 Apr 2023PA

comunità energetiche
Pubblicato in Gazzetta il nuovo Codice degli Appalti 2023: l’ANCI pubblica il primo commento che illustra le principali novità di interesse per gli enti locali.

La nuova legge sugli appalti è entrata in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2023, con un periodo di transizione che terminerà il 1° gennaio 2024.

Il decreto n. 36 del 31 marzo 2023 che attua l’articolo 1 della legge n. 78/2022 (legge delega) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 77 del 31 marzo 2023).

Le novità di interesse per i professionisti dell’edilizia sono diverse: il ritorno dell’appalto integrato, la riduzione del livello di progettazione a due livelli, la possibilità di subappalti a cascata, l’obbligatorietà del BIM per i progetti superiori a 1 milione di euro a partire dal 2025 e gli incentivi per gli utenti, le modifiche agli indicatori del RUP, gli appalti incongrui e le cause di esclusione.

Focus sulle principali novità

1) Appalto integrato

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.

Secondo l’44 Appalto integrato si prevede quanto segue:

  1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, puo’ stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita’ tecnico-economica approvato. Tale facolta’ non puo’ essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
  2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
  3. Quando il contratto e’ affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
  4. L’offerta e’ valutata con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo. L’offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
  5. L’esecuzione dei lavori puo’ iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame e’ condotto ai sensi dell’articolo 42.
  6. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

2) Dissenso costruttivo

Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti.

In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa.

Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.

3) Procedure sotto la soglia europea

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.

Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.

Con l’art. 48 si prevede quanto segue:

    1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
    2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
    3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
    4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

4) Digitalizzazione

Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024).

Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale.

Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza.

Si segnalano gli artt. 19, 21, 22, 23, 25

Con l’articolo 19 rubricato Principi e diritti digitali si prevede quanto segue:

      1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralita’ tecnologica, di trasparenza, nonche’ di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
      2. In attuazione del principio dell’unicita’ dell’invio, ciascun dato e’ fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo’ essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e’ reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche’ a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
      3. Le attivita’ e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
      4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l’accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilita’ dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalita’ del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
      5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonche’ gli operatori economici che partecipano alle attivita’ e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.
      6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilita’ e la trasparenza delle attivita’ svolte, l’accessibilita’ ai dati e alle informazioni, la conoscibilita’ dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformita’ delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26.
      7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30.
      8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.
      9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

5) Illeciti professionali

Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale.

Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie.

In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Con l’art 98 si prevede quanto segue:

  1. L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
  2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) e’ disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
    • elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
    • idoneita’ del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilita’ e integrita’ dell’operatore;
    • adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
    • L’illecito professionale si puo’ desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
      • a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita’ di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto;
      • b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
      • c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
      • d) condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori;
      • e) condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
      • f) omessa denuncia all’autorita’ giudiziaria da parte dell’operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato per i reati di cui al primo periodo nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita’ del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
      • g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
      • h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
      • 1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;
      • 2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      • 3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
      • 4. i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
      • 5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  3. La valutazione di gravita’ tiene conto del bene giuridico e dell’entita’ della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa.
  4. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravita’ riferita agli elementi di cui al comma 3.
  5. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
    • a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita’ di settore;
    • b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
    • c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
    • d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
    • e) quanto alla lettera e), l’accertamento definitivo della violazione;
    • f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
    • g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
    • h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

Link al PDF > Decreto-legislativo-36-codice-appalti

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