Informativa relativa alle agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi
In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 Agosto 2016, il Governo con D.L. n. 189 del 17 Ottobre 2016 (convertito in L. n. 229 del 15 Dicembre 2016 e s.m.i. con L. n. 45 del 7 Aprile 2017) ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi. In attuazione dei riferiti provvedimenti normativi, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la Deliberazione 252/2017/R/com del 18 Aprile 2017 che prevede, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 Agosto 2016 e successivi”.
Con la delibera 587/2018/R/com dell’ARERA (che modifica le delibere 810/2016/R/com e 252/2017/R/com) sono attuate le ulteriori novità previste dalle leggi 89 e 108 del 2018 a favore delle zone terremotate, prorogando al 2020 i termini di sospensione del pagamento per le fatture di energia elettrica e gas per le famiglie e le piccole imprese coinvolte negli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.
In particolare, per i beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda) viene differita di un anno, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere alla data dell’evento sismico. Inoltre, per le utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse” (individuate con apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16) è stato previsto che la sospensione dei pagamenti delle fatture sia prolungata sino al 31 dicembre 2020 in maniera automatica, a prescindere dalla dichiarazione di inagibilità dell’immobile in cui si trova l’utenza/fornitura colpita.
A maggior tutela e garanzia dei soggetti titolari di utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse”, è stato previsto che questi siano ugualmente esentati sino al 31 dicembre 2020 – per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti – dal pagamento delle componenti a copertura dei costi del servizio di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti; Sino a tale data sono previste esenzioni anche in relazione ai corrispettivi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. È stato inoltre previsto che i venditori di energia elettrica, gas e gas diversi distribuiti a mezzo di reti azzerino anche tutte le componenti fisse, comprese le componenti direttamente determinate dal venditore (tipicamente a copertura dei costi di commercializzazione).
Infine, la delibera 587/2018/R/com, dando attuazione alla recente normativa, ha previsto che i soggetti titolari di utenze inagibili, attive alla data del 21 agosto 2017, nei Comuni di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) potranno beneficiare della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere sino al 1° gennaio 2020, presentando nelle modalità richieste la dichiarazione di inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda). I venditori ed i distributori, in relazione a tali utenze, non potranno altresì dare corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura per morosità, anche se verificatesi precedentemente alla data del sisma.
La delibera 587/2018/R/com è disponibile sul sito www.arera.it